Codice ASL e destinazione finale
Ricordiamo agli allevatori che, a seguito della nota A.I.A. del 27 novembre 2008 sulla gestione integrata dei flussi dati dell’Anagrafe degli equidi e dei Libri Genealogici, è fatto obbligo agli allevatori comunicare alle Associazioni Competenti (per gli allevatori di soggetti maremmani l’A.N.A.M.) i seguenti dati:
- il codice ASL proprio o di dove vengono tenuti stabilmente i cavalli di proprietà
- l’indicazione della destinazione finale dei cavalli di proprietà (alla macellazione per consumo umano o meno - equide DPA oppure equide NON DPA) anche se già vidimata dalle A.P.A. di competenza o ASL. Tale decisione viene riportata sul passaporto nell’ Allegato IX, e sottoscritta dal proprietario.
La mancata comunicazione di tali dati comporterà l’esclusione dell’azienda dagli archivi informatici A.I.A., con ripercussioni anche serie nel caso di successivi controlli incrociati.
Il Ministero della Salute, con ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.85 del 11 04 2013, interviene in materia di identificazione sanitaria degli equidi.
In particolare, rileviamo che:
- in tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dai D.M. 29/12/2009 e 26/09/2011 (... ) tali animali non possono essere destinati alla produzione di alimenti per uso umano.