Percorso: L'ANAM / Lo Statuto
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mercoledì, 30. ottobre 2024

Il presente Statuto è stato approvato in via definitiva il 16 maggio 2019.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO DI RAZZA MAREMMANA

 

TITOLO I - COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI

 

ART. 1

COSTITUZIONE e SEDE

L’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana (ANAM), con sede in Grosseto, legalmente costituita il 28/05/1979, eretta in Ente Morale con D.P.R. del 05/12/1990, è regolata al presente Statuto.

ART. 2

SCOPI

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e svolge la sua attività nel territorio nazionale e all’estero.

Nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria e organizzativa e, ove non risulti in contrasto rispetto agli impegni assunti dall’Associazione nel quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali la stessa prende parte e rispetto alla vigente normativa in materia di riproduzione animale, l’Associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali, estere e internazionali aventi scopi affini e funzionali al perseguimento dell’oggetto sociale.

Ai sensi del comma precedente, l’Associazione, a seguito dell’atto di scissione rep. 35.996 racc. 22.582 ai rogiti del Notaio Carmine Andreatta di Roma in data 26 settembre 2018, registrato a Roma il 2 ottobre 2018 al n. 30610 serie 1T, è socia della Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza e Specie.

ART. 3

DURATA

La durata dell’Associazione è prevista fino al 2050.

ART. 4

OGGETTO

L’Associazione tutela, con finalità non lucrative, il patrimonio nazionale dei cavalli di razza maremmana ed a tal fine si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del bestiame stesso e dei prodotti derivati.

Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione:

1. nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura, nel quadro delle direttive impartite dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della razza, l'espletamento del lavoro di selezione, attraverso l'istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico, del quale provvede a depositare a norma di legge i relativi marchi; svolge l’attività di Ente Selezionatore ai sensi delle vigenti normative in tema di riduzione animale e predispone i programmi genetici, che sottopone per l’approvazione dell’Autorità competente;

2. adotta un regolamento interno, di cui all’articolo 8,  per risolvere le controversie con gli allevatori che partecipano ai programmi genetici al fine di garantire la parità di trattamento oltre a stabilire diritti ed obblighi degli allevatori qualora sia prevista la loro adesione;

3. promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali competenti e con istituti di ricerca e di sperimentazione;

4. adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi di Governo;

5. promuove ed organizza manifestazioni zootecniche atte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e collabora nella loro organizzazione integrandole e sviluppandole ai fini economici;

6. svolge per i fini di cui sopra nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo tra l’altro al deposito del marchio valorizzando la genetica italiana;

7. cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

8. può allevare bestiame, condurre aziende agricole, centri genetici e centri di produzione di materiale seminale ed embrioni al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza;

9. può svolgere specifici progetti che possano prevedere gli incroci di razza;

10. promuove quelle iniziative che possono utilmente contribuire alla diffusione del bestiame e delle tecnologie di allevamento e selezione italiana all'estero;

11. favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell’Associazione;

12. promuove ed attiva la certificazione dei prodotti derivati dal bestiame di razza maremmana anche depositando il relativo marchio;

13. acquista bestiame, attrezzature o quant'altro possa servire per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative di cui al punto 9) con eventuale successiva cessione degli stessi, nei limiti istituzionali o statutari dell'Associazione e delle esigenze richieste per l'espletamento dei programmi di assistenza tecnica;

14. può partecipare ad Enti od Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;

15. svolge e promuove attività di assistenza tecnica, disseminazione delle conoscenze e formazione degli allevatori;

16. può progettare e promuovere, attraverso strumenti collettivi di assicurazione, l’attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all’allevamento del bestiame.

 

TITOLO II – DEI SOCI

 

ART. 5

REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Dell’Associazione possono far parte:

a)  Associati ordinari, distinti in allevatori e proprietari;

b)  Associati benemeriti e/o ad honorem;

c)  Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati dell’attività selettiva della razza, che non svolgono attività di selezione e miglioramento genetico.

Associato allevatore può essere la persona fisica o giuridica o il gruppo associativo privo di personalità che sia proprietario di almeno una femmina di razza maremmana di età non inferiore a 30 (trenta) mesi, iscritta al Libro Genealogico.

Associato proprietario può essere la persona fisica o giuridica o il gruppo associativo privo di personalità proprietario di almeno un cavallo di razza maremmana, con passaporto ANAM, di sesso maschile o castrone, oppure di sesso femminile ma, in quest'ultimo caso, di età inferiore ai 30 (trenta) mesi.

L'eventuale transito alla diversa categoria di associati allevatori al raggiungimento dell'età di 30 mesi del cavallo di sesso femminile dovrà essere richiesto espressamente al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato benemerito o ad honorem è conferita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo alla persona fisica particolarmente meritevole. L'associato benemerito o ad honorem non ha diritto di voto ed è esentato dal versamento della quota associativa e dei contributi, salva la facoltà di optare per l'esercizio del diritto di voto, previo versamento dei contributi e quote relative alle annualità in corso, qualora rivesta la qualifica di associato ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3.

La quota di partecipazione o il contributo associativo è intrasmissibile per atto tra vivi.

ART. 6

MODALITA’ ADESIONE

Gli allevatori (o gli enti) di cui all’art. 5 che intendano far parte dell’Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto e, nel caso di cooperative ed organizzazioni, allegando una copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto.

La domanda, sottoscritta dall’allevatore o, per le cooperative e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto in vigore, da relazione da cui appaiano chiaramente l’ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le cooperative e le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.

Sulla ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall’art. 5 per l’ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all’Assemblea dell’Associazione, che si pronuncia in via definitiva.

ART. 7

QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

Le quote associative prevedono:

a) per gli associati allevatori: una quota di iscrizione una tantum, una quota annuale, oltre ad una quota per ogni femmina di oltre 30 (trenta) mesi;

b) per gli associati proprietari: una quota di iscrizione, una tantum e una quota annuale.

L'ammontare delle quote di iscrizione annuali e per ogni femmina sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà proporre agli associati il versamento di quote e contributi straordinari per esigenze specifiche. Tali quote e contributi dovranno essere deliberati dall'assemblea.

Nell'eventualità che un associato ordinario non rinnovi l'associazione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, o comunque cessi a qualsiasi titolo di far parte dell'associazione e successivamente richieda la nuova iscrizione, sarà tenuto ad osservare tutte le norme previste per l'ingresso nell'associazione dei nuovi associati.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra, essendo versamenti a fondo perduto, non sono in alcun caso ripetibili.

ART. 8

DIRITTI SOCIALI

La partecipazione all’Assemblea dell’Associazione e l’esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci in regola con l’adempimento delle quote e dei contributi di cui all’articolo 7, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato ordinario può avere un massimo di 12 (dodici) voti secondo la tabella di seguito riportata tenuto conto dei cavalli iscritti al L.G. di sua proprietà da almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione:

1) associati ordinari proprietari n. 1 (uno) voto;

2) associati ordinari allevatori (proprietari di sole femmine oltre 30 (trenta) mesi):

per una fattrice n. 2 (due) voti

per due fattrici n. 3 (tre) voti

per tre fattrici n. 4 (quattro) voti

per quattro fattrici n. 5 (cinque) voti

per cinque fattrici n. 6 (sei) voti

per sei fattrici n. 7 (sette) voti

per sette fattrici n. 8 (otto) voti

per otto fattrici e oltre voti n. 9 (nove);

3) associati ordinari allevatori (proprietari di maschi e di femmine) in base alla suddetta tabella, hanno diritto ad un voto in più;

4) associati ordinari allevatori ai quali sia nato almeno un puledro, iscritto la L.G. del cavallo maremmano, negli ultimi due anni hanno diritto a due voti in più.

A tutti gli effetti, la rappresentanza dei soci dell'Associazione è esercitata da colui cui la rappresentanza è attribuita secondo le vigenti norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, l'Associazione adotta un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari, da sottoporre preventivamente all'esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l’Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire l’attribuzione dei voti in Assemblea, a stabilire le modalità per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi.

ART. 9

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

a) l’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell’Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;

b) l’osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione;

c) il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all’art. 7;

d) l’astensione da ogni iniziativa in contrasto e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall’Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;

e) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell’Associazione;

f) la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio.

ART. 10

PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell’Associazione;

b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all’art. 7;

c) per esclusione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell’Associazione;

d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l’ammissione;

e) la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall’Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

Il recesso dall’Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell’anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;

- con lo scadere dell’anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);

- immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

 

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART. 11

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l’Organo di Controllo;

e) l’Organismo di Vigilanza;

f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 12

DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dell’Associazione è composta dai soci di cui all’art. 5.

L’Assemblea deve essere convocata presso la sede legale, o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione può, con delibera motivata di Consiglio Direttivo, essere differita oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ma, in ogni caso, non oltre il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea viene inoltre convocata su richiesta dell’Organo di Controllo o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli stessi.

La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza in prima convocazione e dell’eventuale seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica di Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare.

La seconda convocazione dell’Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di due soci.

La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito dell'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

Alle sedute dell’Assemblea, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

ART. 13

DEI QUORUM ASSEMBLEARI

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per modificare lo statuto occorre che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ai sensi dell’art.6, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.52, le modifiche statutarie devono essere sottoposte al parere preventivo del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.

Per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese.

Della adunanza viene redatto tempestivamente, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

ATTRIBUZIONI ALL’ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

a) deliberare in merito all’adesione o recesso a Federazioni, enti e organismi nazionali, esteri e internazionali avanti scopi affini;

b) determinare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

c) nominare i membri elettivi dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri di propria competenza;

d) nominare il Presidente dell’Organo di Controllo;

e) nominare il Revisore Legale o una società di Revisione Legale iscritti nell’apposito Registro;

f) approvare il Regolamento Associativo;

g) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le azioni che deve svolgere l’Associazione;

h) determinare il rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Direttivo;

i) determinare, nei limiti di legge, l’emolumento dell’Organo di Controllo;

j) determinare, nei limiti di legge, l’emolumento del Revisore Legale o della Società di Revisione;

k) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall’art. 10;

l) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;

m) deliberare su ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto o dalla legge.

ART. 15

FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea in apertura è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano tra quelli presenti.

Il Presidente dell’Associazione o, chi ne fa le veci, invita quindi l’assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale e, in sua assenza, la persona designata dal Presidente dell’Assemblea.

ART. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) componenti, dei quali almeno 5 (cinque) soci allevatori, 1 (uno) rappresentante di Azienda Pubblica che allevi cavalli iscritti al L.G., se presente fra i candidati, ed 1 (uno) proprietario, componenti eletti dall’Assemblea generale, scelti in modo tale da assicurare la rappresentanza territoriale degli allevatori.

Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Alle sedute del Consiglio Direttivo, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i componenti dell’Organo di Controllo.

Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Direttore Generale dell’Associazione o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO ATTRIBUZIONI

1. Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a) nominare, tra i propri componenti, il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea;

b) nominare, tra i propri componenti, sino ad un massimo di 2 (due) Vicepresidenti qualora lo ritenga opportuno;

c) fissare la data dell’Assemblea dell’Associazione;

d) nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale;

e) deliberare sull’ammissione dei soci, a norma dell’art. 6;

f) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall’art. 10;

g) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dell’Associazione;

h) deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici dell’Associazione;

i) determinare le quote di cui all’art. 7 dello Statuto;

j) determinare le tariffe dei servizi istituzionali;

k) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non demandati all’Assemblea;

l) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

m) adottare in merito all’eventuale adozione del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e, in tal caso, nominare l’Organismo di Vigilanza determinandone il compenso;

n) deliberare sullo stare in giudizio;

o) nominare il Direttore Generale dell’Associazione;

p) può delegare al Presidente o ad un Vicepresidente parte dei propri compiti;

q) deliberare sull’eventuale costituzione di Enti e organismi che abbiano finalità compatibili con l’oggetto Statutario;

r) determinare l'organico del personale e il relativo trattamento economico;

s) nominare e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti.

t) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all’Assemblea dallo Statuto o dalla legge.

ART. 18

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell’Associazione o in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta l’Organo di Controllo o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione deve essere inviata cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l’adunanza a mezzo raccomandata, PEC, telegramma o telefax.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in audio-conferenza o videoconferenza a condizione che:

i. i partecipanti possano essere identificati;

ii. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell’adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

iii. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto.

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell’adunanza è redatto tempestivamente su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.

A detti componenti spetta, da parte dell'Associazione, il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 19

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 20

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile, eletti dall’Assemblea Generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell’art. 2398 del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Organizzazione e sul concreto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403-bis, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile.

Il compenso dell'Organo di Controllo, del Presidente e del Revisore Legale viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Il componente dell’Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni degli Organi sociali, decade dall’ufficio ai sensi dell’art. 2405 comma 2 del codice civile.

Ai sensi dell’art. 2405 comma 1 del codice civile, l’Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell’art. 2429 comma 1 del codice civile, all’Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione.

ART. 21

LA REVISIONE DEI CONTI

La Revisione dei conti dell’Associazione è esercitata da un Revisore Legale o da una società di Revisione Legale iscritti nell’apposito Registro e nominati dall’Assemblea.

Al Revisore deve essere consegnato il progetto di bilancio ed i relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione di Revisione.

Il Revisore riceve un emolumento nella misura stabilita dall’Assemblea.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; esso scade alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Revisore o la Società incaricati della revisione dei conti: verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 2409-septies c.c.

ART. 22

ORGANISMO DI VIGILANZA

Se istituito ai sensi della lett. m dell’art.17, l'Organismo di Vigilanza (in breve anche “O.d.V.”) è nominato dal Consiglio Direttivo, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e due nominati dal Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è nominato dall’Assemblea.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Organizzazione.

Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 23

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno indicato dalla Federazione nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e un altro eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l’Associazione nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, di natura non patrimoniale, è devoluta all’esame del collegio dei probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita.

 

TITOLO IV - PERSONALE E UFFICI

 

ART. 24

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale dirige l’attività dell’Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede e del cui buon funzionamento è responsabile.

Ha la responsabilità del personale e ne determina l’organico e il relativo trattamento economico, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell’Associazione sulla base delle previsioni di cui all’art. 2396 c.c..

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Per l’esercizio di talune funzioni a lui attribuite, potrà altresì delegare un procuratore speciale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Consiglio Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l’uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

 

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE - PROVENTI ASSOCIATIVI - ESERCIZIO SOCIALE - SCIOGLIMENTO

 

ART. 25

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all’art. 7;

b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione. Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

ART. 26

PROVENTI ASSOCIATIVI

I proventi associativi sono costituiti:

a) dai contributi di cui all’art. 7 comma b) e c);

b) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;

c) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci;

d) dagli interessi del patrimonio.

ART. 27

ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno: esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre secondo quanto previsto dall’art. 17 lettera l), all’Assemblea Generale insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo; per quest’ultimo le relazioni sono limitate al solo bilancio consuntivo.

Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

ART.  28

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti l’organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e il Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29

FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente il Foro di Grosseto.

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME TRANSITORIE

 

ART. 30

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 31

NORME TRANSITORIE

1. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.

2. Gli allevatori, singoli o associati, precedentemente iscritti al libro genealogico della razza maremmana attraverso le Associazioni di allevatori ed Enti di primo grado, purché abbiano i requisiti di cui al punto 5 del presente Statuto, salvo espressa volontà di recesso, da comunicarsi entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del presente Statuto, risultano di fatto soci dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo comunica senza indugio, agli allevatori associati, la variazione statutaria intercorsa.

3.  Per consentire la corretta costituzione del libro soci, entro il termine di cui al precedente comma 2, l’Assemblea che delibererà in ordine al rinnovo degli Organi Sociali già scaduti o cessati, sarà composta dai soci di cui all’art. 5  del presente Statuto.

 

scarica lo Statuto dell'ANAM

STATUTO_ANAM_2019.pdf

 

PEC: anam@pec.anamcavallomaremmano.com