Percorso: Modulistica e adempimenti / Decreto sul benessere animale
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lunedì, 30. dicembre 2024

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi

                                               

                                                     Principi generali

Il codice fornisce i criteri essenziali per la corretta gestione degli equidi, secondo la buona prassi e comportamenti etici, a tutela della salute e del benessere degli stessi.
Il codice si applica alle seguenti specie: cavalli, pony, asini, muli e bardotti.
Il codice promuove la corretta relazione uomo-animale, nel rispetto della dignità dell’equide come essere senziente.
È rivolto a tutti coloro che si occupano, a qualsiasi titolo, di equidi e si propone di diffondere una corretta cultura equestre.
Agli equidi vanno riconosciute importanti funzioni sociali, formative, sportive, agonistiche, ludiche e terapeutiche e chi, a qualsiasi titolo, li detiene ne accetta i doveri di cura e custodia assumendone la piena responsabilità.
Il proprietario e colui che detiene l’equide a qualiasi titolo (detentore) sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
L’operato di tutti coloro che si occupano di equidi a qualsiasi titolo deve essere orientato allo sviluppo dell’eccellenza delle attività e delle professionalità coinvolte, anche attraverso il parametro essenziale della tutela del benessere degli animali.
Il codice fissa parametri di qualità che costituiscono i “livelli essenziali di benessere per l’animale” che devono essere garantiti in termini di civiltà e rispetto delle norme di legge contro il maltrattamento.

1. Detenzione degli equidi

Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell’equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure.
Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto; nell’ambito di attività economiche, nell’allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l’ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.
Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano stato d’ansietà o ne ledano la dignità.
L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle conoscenze scientifiche di medicina veterinaria, rispondono alle esigenze degli equidi.
1.1 Alimentazione e stato di nutrizione
La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l’equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al fabbisogno metabolico.
Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua.
Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi, etc.) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all’attività svolta, anche al fine di evitare l’insorgere di eventuali patologie.
I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati.
Un buon pascolo può assicurare un importante apporto di fibre e di minerali, ma in caso di scarsità di erba è necessario integrare la dieta dell’equide con ulteriori alimenti.
Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati.
Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.
Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.
Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto
o competizione.
Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia.
Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.
Sono allegate al presente codice le tabelle indicative per la valutazione dello stato
nutrizionale degli equidi.
1.1.1 Acqua
Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell’attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore.
Anche nel caso di equidi detenuti all’aperto l’accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l’acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata.
Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità.
Nel caso di equidi scuderizzati l’erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.
1.2 Gestione e cura
Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell’equide nonché lo stato e l’efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno.
Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell’animale.
Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.
Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all’intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell’attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.
L’utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
Il proprietario e il detentore devono provvedere a:
a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell’animale;
c) consentire all’equide un regolare esercizio fisico;
d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.
Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia.
Nella formazione di nuovi gruppi occorre prestare attenzione alla compatibilità dei diversi componenti ed è indispensabile separare i soggetti incompatibili.
Va garantita la libertà di movimento propria dell’animale che non deve essere limitata in modo tale da causare all’equide inutili sofferenze o lesioni.
Qualora gli equidi siano custoditi all’interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico.
La scuderizzazione permanente in posta risulta inadeguata ed è pertanto consigliabile che gli equidi siano scuderizzati in box.
Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all’aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.
1.4 Impianti per la detenzione degli equidi
Gli impianti per la detenzione degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi.
Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
1.4.1 Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione permanenti
Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività.
Le aree di scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti.
1.4.2 Spazi per la stabulazione dei cavalli
Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico.
Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un’altezza di mt.1,20.
Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di mt 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre, devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell’arto del cavallo.
Le pareti dovranno essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.
1.4.3 Pavimentazione
Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdrucciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.
1.4.4 Porte di accesso
Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a mt 3, di dimensioni non inferiori a mt 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigolo stondati; la porta inferiore dovrebbe avere un’altezza tale che il cavallo o il pony possa agevolmente guardare all’esterno.
Le porte dovranno aprirsi o scorrere all’esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un’apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.
Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box.
È consigliabile che ogni box garantisca l’affaccio verso l’esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.
1.4.5 Copertura
Il tetto deve garantire un’idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un’altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a mt 3.
1.4.6 Finestre
Le finestre devono garantire adeguata luminostià e circolazione di aria.
Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l’utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.
1.4.7 Ventilazione
Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d’aria dirette sugli equidi.
Le aperture destinate all’aereazione devono essere proporzionali al volume della struttura.
Un’adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri.
1.4.8 Temperatura
Nelle aree di scuderizzazione dovrebbe essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 35°C ed in situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata.
1.4.9 Rumore
Gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato.
1.4.10 Illuminazione e impianti elettrici
Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale.
Al fine di consentire l’ispezione completa degli animali va prevista un’adeguata illuminazione fissa o mobile e ogni box dovrebbe essere dotato di impianto di illuminazione.
Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di corrente.
1.4.12 Impianti tecnici
Sono compresi tra gli impianti tecnici, gli impianti elettrici, gli impianti di allarme e rilevazione antincendio, l’impianto idrico e l’impianto antincendio e di videosorveglianza.
Gli impianti tecnici dovranno essere realizzati in conformità alla vigente normativa di legge.
1.4.15 Dimensione dei box
Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all’equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente.
La misure minime sono le seguenti:
-cavalli 3.00m x 3.00m
Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande
-pony 2,80m x 2,80m
Misure inferiori potranno essere adottate per poniydi piccola taglia
Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3.00 m x 4.00 m.
I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.
1.4.16 Lettiera
La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire al’equide di
sdraiarsi comodamente.
1.5 Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione provvisori
Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc., possono essere predisposte strutture provvisorie per la scuderizzazione degli equidi che devono comunque essere idonee a garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza.
Gli impianti dovrebbero avere caratteristiche di facile e veloce montaggio e smontaggio utilizzando adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l’incolumità per persone e animali.
1.5.1 Coperture dei box
Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti e di adeguate pendenze, sollevati rispetto ad almeno una delle pareti verticali, in modo da permettere il naturale ricircolo dell’aria tra box e box.
Sono sconsigliabili coperture in teli di pvc, policarbonato, vetro e simili.
Le coperture vanno debitamente ancorate alla struttura portante e andrebbero coibentate con materiale isolante atossico e privo di sostanze dannose per l’ambiente.
In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno (il corridoio non potrà avere larghezza inferiore a mt. 3,00 ed altezza inferiore a mt. 2,80), detti corridoi dovrebbero essere protetti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e comunque garantire una sufficiente aerazione.
I box affacciati all’esterno dovranno avere uno sporto di copertura non inferiore a mt. 1,20 ed altezza da terra non inferiore a mt. 2,80 (misura sotto il livello inferiore della grondaia). Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di file superiori va interrotta successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box.
1.5.2 Pareti di tamponamento
Devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in materiale
adeguatamente resistente alle intemperie e alle condizioni atmosferiche.
Dovrebbero avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore delle pareti e comunque per un’altezza non inferiore a mlt 1,20. Per la parte superiore a mt 1,20 si rimanda a quanto indicato per le strutture permanenti.
Dovrebbero, inoltre, avere caratteristiche di impermeabilità, essere lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a mt. 2,80.
All’interno dei box e comunque in ogni locale non dovrebbero essere presenti superfici sporgenti ad eccezione di mangiatoie e beverini.
Impianti quali rubinetti, prese elettriche, interruttori, etc, non dovrebbero essere posizionati in luoghi accessibili dal cavallo.
1.5.3 Porte
Le porte di accesso dovrebbero avere dimensioni non inferiori a mt. 1,20 di larghezza e a mt. 2,80 di altezza, aprirsi o scorrere sempre verso l’esterno.
E’ auspicabile garantire la possibilità di affaccio all’esterno all’animale scuderizzato.
1.5.4 Pavimentazioni
I box dovrebbero essere realizzati ed installati su superfici stabili.
Le pavimentazioni dovrebbero avere adeguate pendenze per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di scarico in aree potenzialmente pericolose per gli equidi.
Non è consigliabile l’allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale.
1.5.5 Ubicazione dei box
I box dovrebbero essere posizionati su superfici piane ed installati su fondi asciutti e rilevati rispetto al terreno circostante in modo da evitare in caso di pioggia l’allagamento, anche parziale, delle lettiere. Dovrebbero essere posizionati preferibilmente in aree d’ombra in modo da garantire una maggiore protezione dall’irraggiamento solare.
1.5.6 Accessori
E’ auspicabile l’istallazione all’interno di ogni box di beverino automatico. Dovrebbe essere garantita una illuminazione artificiale almeno ogni due box.
1.5.7 Gli impianti degli ambienti di scuderizzazione provvisoria dovrebbero essere in
possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per le strutture fisse.
1.6 Detenzione degli equidi in aree all’aperto
Gli equidi detenuti all’aperto dovrebbero disporre di un’adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie.
Per il ricovero permanente all’aperto l’area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse
alimentari naturali o approvvigionate.
Le aree dovrebbero essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d’ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.
Per il ricovero temporaneo, è sufficiente un’area più piccola, comunque non inferiore a mq 200 per equide.
Una corretta gestione dell’area all’aperto dovrebbe prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi.
Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose.
I cavalli tenuti costantemente in aree all’aperto dovrebbero essere controllati peridiocamente, almeno una volta al giorno.
1.7 Recinzioni
Le recinzioni dovrebbero essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell’animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.
Fili spinati o reti per ovini non dovrebbero essere usati nelle aree che ospitano equidi e qualora sia utilizzato filo metallico devono essere prese misure atte ad assicurare che sia sufficientemente visibile.
Le staccionate dovrebbero essere realizzate con un’altezza minima di mt 1,20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a mt 0,5 dal suolo.
Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccionata e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata.
La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell’area dedicata.
Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli.
I cancelli vanno chiusi e assicurati saldamente.
1.8 Equidi legati
La pratica di legare l’equide in aree all’aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore.
In ogni caso gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.

2. Allevamento, addestramento e lavoro

Nell’ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell’animale.
E’ altresì compito del detentore:
a. verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni;
b. verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l’addestramento degli equidi siano tali da non provocare danni agli animali.
La doma e l’addestramento dell’equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze
fisiologiche ed etologiche dell’equino.
Gli equidi richiedono di essere gestiti da personale competente, capace di instaurare una relazione di rispetto reciproco e sono particolarmente sensibili agli stimoli positivi.
Sono da evitare metodi, prassi o azioni, anche apparentemente neutri, che possono mettere in una condizione di sofferenza l’equide.
2.1 Allevamento
I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali.
Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è opportuno attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.
2.4 Aree di lavoro e di gara
2.4.1 Requisiti essenziali dei campi, delle piste e delle aree di lavoro
Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all’attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee.
I fondi devono:
a. essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall’equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino
b. essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi
c. avere un drenaggio efficace
d. essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri
e. essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti.
2.4.2 Requisiti essenziali delle aree per il lavoro del cavallo alla corda
L’area utilizzata per lavorare il cavallo alla corda dovrebbe avere un diametro minimo di mt 15 ed un fondo regolare come descritto nel precedente paragrafo.
2.4.3 Requisiti dei campi, delle piste e delle aree di gara
Le caratteristiche dei campi, delle piste e delle aree di gara sono indicate nell’ambito dei
regolamenti e normative degli enti tecnico-sportivi di riferimento, ossia l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per le attività ippiche e la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per le attività equestri.
2.5 Manifestazioni con equidi che si svolgono al di fuori degli impianti e di percorsi ufficialmente autorizzati
I requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed equidi nell’ambito di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei sono indicati nell’ordinanza 22 luglio 2009 dell Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in vigore dal 7 settembre 2009.

scarica il Decreto sul benessere animale - completo di allegato

MINISTERO_DELLE_SALUTEcodice_per_la_gestione_e_tutela_degli_equidi.pdf

scarica "Principi di tutela e di gestione degli equidi"

okPRINCIPI_DI_TUTELA_E_DI_GESTIONE_DEGLI_EQUIDI_6marzo2015.pdf

documento stilato dal Ministero della Salute, dal CONI, dalla FISE e dal Comitato Italiano Paralimpico

 

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