Percorso: L'ANAM / Il Regolamento Associativo
Italiano
domenica, 24. novembre 2024

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO DI RAZZA MAREMMANA

Redatto ai sensi dell’art. 8 comma 4 dello Statuto Associativo e dell’art. 6 del D.lgs n°52/2018

Premessa

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLO DI RAZZA MAREMMANA” (in breve “ANAM”).

Le attività svolte da ANAM sono individuate nello Statuto Associativo.

Il Regolamento Associativo integra lo Statuto da cui discende la natura del legame associativo.

Ambito di applicazione

Il Presente Regolamento Associativo disciplina l’applicazione delle indicazioni statutarie ed in particolare stabilisce:

ART.1: i diritti e gli obblighi degli Associati;

ART.2: i diritti e gli obblighi degli Allevatori che partecipano ai programmi genetici;

ART.3: i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell’Associazione;

ART.4: le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra i Soci e l’Associazione, garantendo loro la parità di trattamento;

ART.5: attribuzione voti;

ART.6: Assemblea: modalità di elezione dei membri degli Organi sociali;

·        Regolamento elettorale

-      nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

-      nomina dei componenti dell’Organo di Controllo e Revisore Legale;

-      nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza;

-      nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

ART. 7:  requisiti della figura del Direttore;

ART. 8:  norma etica di comportamento;

ART. 9:  durata e validità;

ART.10: parere del Ministero competente.

Art. 1 – Diritti ed Obblighi degli Associati

I requisiti dei proprietari che possono essere Soci e le modalità di adesione sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 5,6 e 31 comma 2 dello Statuto.

I diritti e gli obblighi degli allevatori sono sanciti dallo Statuto agli articoli 8 e 9.

Art. 2 - Diritti ed Obblighi degli Allevatori iscritti al Libro Genealogico e degli Allevatori che partecipano ai programmi genetici

Gli Allevatori soci dell’ANAM, in regola con le disposizioni contenute negli art.li 7 e 9 dello Statuto, hanno i seguenti diritti:

-         Ammissione all’Albo allevamenti e partecipazione al programma genetico della razza;

-         Registrazione e iscrizione dei cavalli di razza maremmana, nati nei loro allevamenti, nei rispettivi registri del Libro Genealogico, secondo i criteri e le modalità previste nel Disciplinare del Programma Genetico e dal Libro Genealogico oltre che secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche;

-         Partecipazione alle iniziative promosse nell’ambito del programma genetico e del libro genealogico, nel rispetto delle condizioni previste dall’ANAM o dal Disciplinare;

-         Disponibilità dei risultati delle valutazioni genetiche effettuate dall’ANAM ai sensi dello specifico Disciplinare, nelle modalità previste dalla stessa;

-         Rilascio del documento di identificazione per equidi, provvisto, per gli animali iscritti alle sezioni e registri che lo prevedono nel Programma Genetico, di certificato genealogico, zootecnico, e altre certificazioni, come previsto dal Disciplinare del Programma Genetico del Libro Genealogico e dalle relative Norme Tecniche;

-         Conoscenza, in tempi utili, della programmazione delle attività operative e organizzative del Libro Genealogico, ivi comprese le indicazioni tecniche ed organizzative inerenti le Mostre e i Raduni ufficiali del Libro Genealogico.

-         Accesso a tutti i dati tecnici dei propri soggetti, richiedendoli ad ANAM;

-         Accesso ai servizi forniti dall’ANAM a tariffe differenziate rispetto ai non soci.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 9 dello Statuto, tutti gli Associati dell’ANAM hanno il dovere di rispettare le tutte le disposizioni contenute nello Statuto, nel presente Regolamento Associativo, nel Disciplinare del Programma Genetico e Libro Genealogico e i relativi allegati, nonché le disposizioni impartite dagli Organi Associativi, dall’Ufficio Centrale, dalla CTC e dagli Organi competenti in materia di sanità animale, in particolare relativamente al benessere animale.

Gli Associati dovranno, altresì:

a)     concorrere al finanziamento delle attività dell’Associazione, con le quote stabilite e provvedendo al tempestivo pagamento dei servizi erogati;

b)     non utilizzare per la monta naturale e per l’inseminazione artificiale, stalloni esclusi o sospesi dal Programma Genetico e/o dal Libro Genealogico;

c)     ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del programma genetico e del libro genealogico;

d)     fornire agli organi competenti del libro genealogico, chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;

e)     sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei rilevamenti in azienda, sino al ripristino delle condizioni suddette.

f)       astenersi da qualsiasi iniziativa in contrasto con l’Associazione, con l’Ufficio Centrale e con il Disciplinare del Programma Genetico e del Libro genealogico o che possa risultare lesiva per l’ANAM;

g)     fornire i dati necessari all’ANAM per lo svolgimento del programma genetico e/o necessari a progetti o altre attività intraprese dalla stessa;

h)     partecipare con i propri soggetti alle manifestazioni ufficiali organizzate dall’Ufficio Centrale;

i)        astenersi dal partecipare con i propri soggetti, a manifestazioni morfologiche che non seguono le disposizioni dei Disciplinari e non autorizzate dall’Ufficio Centrale;

j)        rendere disponibili i soggetti di particolare valore o interesse genetico per i programmi di miglioramento o tutela della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalla CTC.

Art. 3 – I criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell’Associazione

Gli aspetti tecnici e quelli organizzativi/amministrativi sono di competenza, rispettivamente della Commissione Tecnica Centrale e del Consiglio Direttivo. L’adeguatezza dell’assetto amministrativo è oggetto di verifica e di valutazione da parte dell’Organo di Controllo che dà comunicazione di eventuali esigenze di variazione al Presidente ed al Direttore i quali sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo che delibererà in merito.

A titolo informativo, tali assetti devono essere comunicati anche  all’Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra gli Associati e l’Associazione, garantendo loro la parità di trattamento

Le eventuali controversie tra gli Associati e l’Associazione, ad eccezione di quanto già definito nel Disciplinare del Programma Genetico e nei Disciplinari del Libro Genealogico, prima di adire alle vie legali, devono obbligatoriamente essere rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri, come previsto all’art. 23 del vigente Statuto dell’ANAM.

L’Associato, Allevatore, Proprietario, Cooperativa o Organizzazione, che intraprenda una controversia con l’ANAM o con altro Associato nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, deve inviare all’ANAM, all’attenzione del Consiglio Direttivo e del Direttore, a mezzo raccomandata o e-mail PEC, formale richiesta di intervento del Collegio dei Probiviri, riportando nella richiesta, in maniera esaustiva, l’oggetto della controversia e le motivazioni a sostegno della stessa, eventualmente allegando la documentazione comprovante la propria posizione.

L’ANAM, nel più breve tempo possibile ed al massimo entro 30 giorni dalla notifica, provvede a trasmettere la documentazione ricevuta al Presidente del Collegio dei Probiviri. Qualora sia ANAM ad avviare la controversia verso un Associato, la richiesta al Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere inviata a firma del Presidente e su delibera del Consiglio Direttivo.

Ricevuta la richiesta, il Presidente del Collegio dei Probiviri raccoglie tutte le informazioni che ritiene utili e necessarie, eventualmente sentendo le parti coinvolte; quindi riunisce il Collegio, il quale può richiedere un supplemento di informazioni ovvero emettere direttamente il proprio giudizio, che sarà notificato alle parti, e per conoscenza al Presidente ed al Direttore all’ANAM, dal Presidente del Collegio dei Probiviri entro 180 giorni dalla notifica ad ANAM.

Il parere dei Probiviri è inappellabile, fatto salvo il diritto delle parti di adire vie legali ordinarie che rimane intatto; ogni Associato, così come ANAM, è obbligato ad attenervisi.

Art. 5 - Attribuzione dei voti

Il Regolamento Associativo definisce nel rispetto del disposto statutario, l’attribuzione dei voti, il sistema e le modalità di votazione dell’Assemblea dell’Associazione.

La partecipazione all’Assemblea e l’esercizio di tutti i diritti sociali spetta agli Associati in regola con l’adempimento delle quote e dei contributi di cui all’articolo 7 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati in regola con i pagamenti anche gli Associati che provvedono al pagamento il giorno fissato per l’Assemblea, sia essa in prima che in seconda convocazione.

Per i Soci “società di persone”, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale o, in caso di “società semplice” e “in accomandita semplice”, da uno dei soci o soci accomandatari, previa delega conferita dalla maggioranza dei soci computando anche il delegato. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della Partita IVA.

I Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le società Cooperative” e le “Associazioni riconosciute e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla registrazione per l’Assemblea, oltre al documento di identità, una visura camerale aggiornata da cui risulta la carica di legale rappresentante ovvero una autocertificazione attestante tale carica.

Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del vigente Statuto, ogni Associato ordinario può avere un massimo di 12 (dodici) voti secondo il dettaglio di seguito riportato, tenuto conto dei cavalli iscritti al Libro Genealogico di sua proprietà da almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione:

1)     Associati ordinari proprietari: n. 1 voto

2)     Associati ordinari allevatori (proprietari di sole femmine oltre 30 mesi):
per una fattrice: n. 2 voti
per due fattrici: n. 3 voti
per tre fattrici: n. 4 voti
per quattro fattrici: n. 5 voti
per cinque fattrici: n. 6 voti
per sei fattrici: n. 7 voti
per sette fattrici: n. 8 voti
per otto fattrici e oltre: voti n. 9

3)     Associati ordinari allevatori (proprietari di maschi e di femmine) in base ai parametri di cui sopra, hanno diritto ad un voto in più.

4)     Associati ordinari allevatori ai quali sia nato almeno un puledro, iscritto al Libro Genealogico del cavallo maremmano, negli ultimi due anni hanno diritto a due voti in più.

Ogni Associato non può in Assemblea rappresentare per delega più di due soci, oltre sé stesso.

La delega, debitamente compilata con tutti i dati anagrafici del delegante e del delegato, deve essere corredata da copia di un documento di riconoscimento anche del delegante.

Art. 6 – Assemblea: modalità di elezione dei membri degli Organi sociali

In base a quanto disposto dall’art. 14 del vigente Statuto sociale, la nomina dei componenti degli Organi sociali spetta all’Assemblea degli Associati. Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate mediante i metodi previsti dall’art. 12 dello Statuto, ed in ogni caso ne viene data ampia comunicazione sul sito web istituzionale dell’Associazione.

Possono partecipare alle riunioni solo gli Associati in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi alla data dell’Assemblea medesima, sia essa in prima che in seconda convocazione.

Regolamento Elettorale e modalità di votazione

1)  NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO, L’ORGANO DI CONTROLLO, IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Secondo l’art. 16 dello Statuto “Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) componenti, dei quali almeno 5 (cinque) soci allevatori, 1 (uno) rappresentante di Azienda Pubblica che allevi cavalli iscritti al L.G., se presente fra i candidati, ed 1 (uno) proprietario, componenti eletti dall’Assemblea generale, scelti in modo tale da assicurare la rappresentanza territoriale degli allevatori”.

Salvo quanto previsto dall’art.20, l’Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt.2397 e 2399 c.c. eletti dall’Assemblea Generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell’art.2398 c.c.

Non sono eleggibili a membri dell’Organo di Controllo e a Revisore Legale (persona fisica) professionisti che ricoprano cariche in associazioni o enti che si occupano di raccolta dati nelle aziende zootecniche ai sensi del D. Lgs. n. 52/2018.

Il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 23 del vigente Statuto, è composto da 3 (tre) membri di cui uno indicato dalla Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza e Specie, nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, uno indicato dal MIPAAFT ed un altro eletto dall’Assemblea degli Associati. Essi, entro 30 giorni dall’elezione, nominano al loro interno il Presidente.

In apertura dell’Assemblea, il Presidente della stessa chiede agli Associati presenti, di persona e per delega, di votare il numero di Consiglieri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo, prima di procedere con le operazioni di voto.

Per la nomina del Consiglio Direttivo, le candidature quali componenti del Consiglio medesimo, sia come singolo candidato che, eventualmente, come lista dovranno essere comunicate all’ANAM entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.

Per il 2019, i candidati alla carica di Consigliere dovranno essere allevatori Associati di ANAM in regola con le quote ed i contributi alla data di presentazione della candidatura, mentre dal 01 gennaio 2020 in poi i candidati alla carica di Consigliere dovranno essere allevatori Associati di ANAM da almeno il 31 dicembre dell’anno precedente, in regola con le quote ed i contributi richiesti a tale data, e, per entrambi i casi, aderenti al Programma di selezione.

L’ANAM provvederà a verificare i requisiti di ammissibilità e le eventuali incompatibilità di legge dei diversi candidati, secondo il disposto statutario dell’articolo 16.

L’elenco dei candidati Consiglieri sarà pubblicato sul sito web istituzionale di ANAM almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Solo se le candidature pervenute non saranno almeno sette (7), rispettando le proporzioni previste dall’articolo 16 del vigente Statuto, altre candidature per raggiungere tale numero potranno essere accettate prima dell’inizio dell’Assemblea, sia in prima convocazione che, qualora non celebrata, in seconda convocazione.

La candidatura a Consigliere è valida ancorché l’Associato sia assente all’Assemblea, purché faccia pervenire all’Assemblea una dichiarazione di accettazione.

Ai sensi dell’art.13 dello Statuto, le deliberazioni sono assunte con voto palese.

Qualora il numero dei candidati sia maggiore di quello dei componenti il Consiglio Direttivo previsti o qualora – in caso di votazione per liste contrapposte – sia presentata più di una lista, è ammessa l’elezione a scrutinio segreto previo voto palese e unanime dell’Assemblea.

In caso di votazione con scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea costituirà il seggio elettorale nominando due scrutatori ed un segretario. Il segretario del seggio elettorale curerà la redazione del verbale del collegio degli scrutatori, che sarà, poi, sottoscritto dai componenti del seggio medesimo e recherà il timbro dell’ANAM. Il verbale del collegio degli scrutatori dovrà, poi, essere trascritto sul Libro bollato dei verbali delle adunanze assembleari a seguire del verbale dell’Assemblea medesima. 

Nel verbale degli scrutatori deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme, oltre a fare menzione di eventuali reclami presentati, contestazioni, voti contestati, decisioni del Presidente, sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale. Dovranno, inoltre, essere riportate a verbale il numero delle schede consegnate, quelle valide, quelle bianche e quelle annullate, nonché l’elenco dei candidati con i voti presi e poi la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio.

Per ciascun Organo Sociale, le candidature potranno essere riportate sulla scheda elettorale sotto forma di elenco, ovvero, qualora l’Assemblea abbia deliberato di procedere all’elezione con il sistema delle liste contrapposte, le candidature potranno essere inserite in una o più liste contrapposte, ciascuna delle quali dovrà rispettare, per il Consiglio Direttivo, le proporzioni di cui all’art.16 dello Statuto e recare il numero minimo di candidati stabilito dallo Statuto, per ciascun Organo Sociale:

-         per il Consiglio Direttivo, di almeno di sette (7) consiglieri, mantenendo le proporzioni definite nello Statuto, ovvero:

·           almeno n. 5 soci allevatori;

·           n. 1 rappresentante di Azienda Pubblica che allevi cavalli iscritti al L.G., se presente fra i candidati;

·           n. 1 socio proprietario.

-           Per l’Organo di Controllo, di 3 componenti effettivi e 2 supplenti, aventi i requisiti di cui all’art.20 dello Statuto,

-           Per il Collegio dei Probiviri, di 1 componente.

Qualora, entro il termine di dieci giorni dalla data dell’Assemblea fissata per la prima convocazione, non sia stato raggiunto il numero minino di candidature per ciascuno degli Organi Sociali sopra indicati (pari a sette per il Comitato Direttivo, cinque per l’Organo di Controllo e due per il Collegio dei Probiviri), potranno essere riaperti in Assemblea i termini per la presentazione delle candidature stesse.

Ogni scheda utilizzata per le votazioni dovrà recare il timbro ANAM ed essere siglata dagli scrutatori.

Il voto potrà essere espresso contrassegnando le caselle poste accanto a ciascun nominativo tra i candidati, in numero complessivamente non superiore al numero dei componenti da eleggere per ciascun Organo Sociale e rispettando, per il Comitato Direttivo, le proporzioni definite dall’art.16, comma 1. In caso di votazione con il sistema delle liste contrapposte, il voto sarà espresso contrassegnando la casella posta in testa alla lista prescelta.

Qualsiasi segno, posto al di fuori delle apposite caselle o degli spazi predisposti, rende nulla la scheda così come eventuali indicazioni di preferenze ad una o più persone non candidate o che riportino la preferenza più volte ad uno stesso candidato o che non siano timbrate.

L’astensione si intende manifestata quando la scheda non contiene segni né indicazioni di alcun genere.

Il Presidente dell’Assemblea darà inizio alle votazioni e dichiarerà la chiusura delle stesse una volta concluse le operazioni elettorali; a seguire, darà avvio a quelle di scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa.

Proclamazione degli eletti: terminato lo scrutinio delle votazioni, il Presidente proclama immediatamente il risultato; saranno eletti quei candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti nelle rispettive categorie di rappresentanza. Nel caso in cui ci fossero due o più soci a parità di voto, sarà designato il più anziano di età.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante l’istituto della cooptazione, avendo cura di rispettare le proporzioni di cui all’art.16 comma 1. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà a confermarli o a sostituirli.

Per la nomina del nuovo Presidente dell’Associazione, qualora non vi abbia provveduto la stessa Assemblea, vi provvederà il Consiglio Direttivo in occasione della sua prima riunione. La prima riunione del Consiglio Direttivo viene convocata, dal consigliere più anziano appena eletto, entro 20 giorni dalla data dell’Assemblea che ha eletto il Consiglio medesimo.

Compete all’Assemblea, con voto palese, deliberare la nomina, tra i componenti effettivi dell’Organo di controllo, del Presidente e i compensi spettanti ai componenti effettivi.

Nel caso di Revisione Legale dei conti esercitata da una società di revisione, in Assemblea per la nomina saranno presentate tre offerte a parità di servizi resi che il Presidente dell’Associazione avrà provveduto ad ottenere dal mercato e a portare all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo che convoca l’Assemblea.

2)    NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Qualora il Consiglio Direttivo deliberi l’Istituzione dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, per tutti i componenti valgono le medesime cause di ineleggibilità previste per i componenti dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale. Esso è composto da tre membri, di cui uno indicato dal MIPAAFT mentre le altre due candidature dei professionisti componenti l’Organismo di Vigilanza dovranno pervenire da uno o più Consiglieri, corredate da curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo determina, altresì, il compenso per i componenti dell’Organismo di Vigilanza.

Uno volta nominato l’Organismo di Vigilanza dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 22 del vigente Statuto, sarà l’Assemblea degli Associati che ne nominerà il Presidente, a maggioranza dei presenti, in proprio e per delega, per voto palese.

Art 7 – Requisiti della figura di Direttore

Il Direttore, responsabile del Libro Genealogico nazionale, deve possedere titoli adeguati per poter ricoprire detto incarico. E’ richiesta un’esperienza professionale adeguata e documentata, almeno biennale nel settore del miglioramento genetico degli animali ad interesse zootecnico.

Art. 8 – Norma etica di comportamento

Gli Allevatori che ricoprono cariche negli Organi Sociali e possiedono la qualifica per valutare i soggetti iscritti al Libro Genealogico e/o le competenze e qualifiche per valutare e giudicare nei Concorsi di Libro Genealogico, non possono effettuare tale attività nel corso del mandato, nemmeno a titolo gratuito.

Art. 9 – Durata e validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale ed avrà efficacia immediata e durata illimitata. Il presente regolamento può essere modificato secondo il disposto dello Statuto.

Art. 10 – Parere del Ministero competente

Il presente regolamento è sottoposo al preventivo parere vincolante del Ministero competente.

 

scarica il Regolamento Associativo dell'ANAM

regolamento_associativo_anam.pdf

 

PEC: anam@pec.anamcavallomaremmano.com